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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 559 - Adulterio  
  La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno (1). Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera (1). La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina (2). Il delitto e' punibile a querela del marito (2). (1) Con sentenza n. 126 del 19 dicembre 1968 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' del primo e del secondo comma. (2) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' del terzo e del quarto comma.