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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 542 - Querela Dell'Offeso  
  I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa. La querela proposta e' irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto e' commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; 2) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.