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Libro Secondo: Dei Delitti In Particolare
Titolo: IX - Dei Delitti Contro La Moralita' Pubblica E Il Buon Costume
Sezione II - Disposizioni Speciali
Art.: 527 - Atti Osceni
Art.: 527 - Atti Osceni
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto avviene per colpa, la pena e' della multa da lire sessantamila a seicentomila.
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