Art.: 493 - Falsita' Commesse Da Pubblici Impiegati Incaricati Di Un Servizio Pubblico | ||
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsita' commesse da pubblici ufficiali si applicano altresi' agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni. |