Art.: 484 - Falsita' In Registri e Notificazioni | ||
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione all'Autorita' di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorita' stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila. |