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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 483 - Falsita' Ideologica Commessa Dal Privato In Atto Pubblico  
  Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.