Art.: 447 - Abrogato Dalla L. 22 Dicembre 1975, n. 685. | ||
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria (1). (1) L'originario articolo era stato abrogato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 685. L'attuale articolo e' stato inserito dal D.L. 18 giugno 1986, n. 282. |