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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 445 - Somministrazione Di Medicinali In Modo Pericoloso Per La Salute Pubblica  
  Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita' non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.