Art.: 43 - Elemento Psicologico Del Reato | ||
Il delitto: � doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che � il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, � dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; � preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso pi� grave di quello voluto dall'agente; � colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non � voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altres� alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico. |