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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 439 - Avvelenamento Di Acque o Di Sostanze Alimentari  
  Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di piu' persone, si applica l'ergastolo (1) . (1) Il testo originario comminava la pena di morte.