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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 438 - Epidemia  
  Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni e' punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di piu' persone, si applica l'ergastolo (1) . (1) Il testo originario comminava la pena di morte.