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Libro Secondo: Dei Delitti In Particolare
Titolo: VI - Dei Delitti Contro L'Incolumita' Pubblica
Sezione II - Disposizioni Speciali
Art.: 438 - Epidemia
Art.: 438 - Epidemia
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni e' punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di piu' persone, si applica l'ergastolo (1) . (1) Il testo originario comminava la pena di morte.
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