Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 435 - Fabbricazione o Detenzione Di Materie Esplodenti  
  Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumita', fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.