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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 431 - Pericolo Di Disastro Ferroviario Causato Da Danneggiamento  
  Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni. Se dal fatto deriva il disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni. Per "strade ferrate" la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dalla elettricita' o da altro mezzo di trazione meccanica.