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Libro Secondo: Dei Delitti In Particolare
Titolo: VI - Dei Delitti Contro L'Incolumita' Pubblica
Sezione II - Disposizioni Speciali
Art.: 430 - Disastro Ferroviario
Art.: 430 - Disastro Ferroviario
Chiunque cagiona un disastro ferroviario e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
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