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Libro Secondo: Dei Delitti In Particolare
Titolo: VI - Dei Delitti Contro L'Incolumita' Pubblica
Sezione II - Disposizioni Speciali
Art.: 426 - Inondazione, Frana o Valanga
Art.: 426 - Inondazione, Frana o Valanga
Chiunque cagiona una inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
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