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Libro Secondo: Dei Delitti In Particolare
Titolo: VI - Dei Delitti Contro L'Incolumita' Pubblica
Sezione II - Disposizioni Speciali
Art.: 423 - Incendio
Art.: 423 - Incendio
Chiunque cagiona un incendio e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumita' pubblica.
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