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Libro Secondo: Dei Delitti In Particolare
Titolo: V - Dei Delitti Contro L'Ordine Pubblico
Sezione II - Disposizioni Speciali
Art.: 421 - Pubblica Intimidazione
Art.: 421 - Pubblica Intimidazione
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumita', ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, e' punito con la reclusione fino a un anno.
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