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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 418 - Assistenza Agli Associati  
  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione e' punito con la reclusione da due a quattro anni. La pena e' aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.