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Libro Secondo: Dei Delitti In Particolare
Titolo: V - Dei Delitti Contro L'Ordine Pubblico
Sezione II - Disposizioni Speciali
Art.: 417 - Misura Di Sicurezza
Art.: 417 - Misura Di Sicurezza
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti e' sempre ordinata una misura di sicurezza (1). (1) Articolo cosi' modificato dalla L. 23 dicembre 1982, n. 936.
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