Art.: 415 - Istigazione a Disobbedire Alle Leggi | ||
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1). (1) Con sentenza n. 108 del 23 aprile 1974 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' di questo articolo, riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillita'. |