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Libro Secondo: Dei Delitti In Particolare
Titolo: IV - Dei Delitti Contro Il Sentimento Religioso E Contro La Pieta' Dei Defunti
Sezione II - Disposizioni Speciali
Art.: 407 - Violazione Di Sepolcro
Art.: 407 - Violazione Di Sepolcro
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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