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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 392 - Esercizio Arbitrario Delle Proprie Ragioni Con Violenza Sulle Cose  
  Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione. Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose", allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione. Si ha altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico (1) . (1)Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1993, n. 547.