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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 385 - Evasione  
  Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno. La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia contro le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (1) . Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita (1) . (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 12 gennaio 1977, n. 1. Il penultimo comma e' stato successivamente cosi' sostituito dalla L. 12 agosto 1982, n. 532.