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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 384 - Casi Di Non Punibilita'  
  Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' e nell'onore. Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione (1) . Articolo cosi' sostituito dall'art. 11, comma 7, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1996, n. 416, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale.