Art.: 346 - Millantato Credito | ||
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, e' punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a quattro milioni. La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione a sei milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare. |