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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 345 - Offesa All'Autorita' Mediante Danneggiamento Di Affissioni  
  Chiunque, per disprezzo verso l'Autorita', rimuove, lacera, o, altrimenti rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorita' stessa, e' punito con la multa fino a un milione di lire.