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Libro Secondo: Dei Delitti In Particolare
Titolo: II - Dei Delitti Contro La Pubblica Amministrazione
Sezione II - Disposizioni Speciali
Art.: 344 - Oltraggio a Un Pubblico Impiegato
Art.: 344 - Oltraggio a Un Pubblico Impiegato
Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa e' recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma la pene sono ridotte di un terzo.
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