Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 340 - Interruzione Di Un Ufficio o Servizio Pubblico o Di Un Servizio Di Pubblica Necessita'  
  Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita' di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita', e' punito con la reclusione fino a un anno. I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.