Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 33 - Condanna Per Delitto Colposo  
  Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresė l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. (L. 27/03/2001, n. 97, Art. 5, comma 1) Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (1). Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta č inferiore a tre anni di reclusione, o se č inflitta soltanto una pena pecuniaria. (1) Comma cosė modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.