Art.: 317 - Concussione | ||
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. |