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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 316 - Peculato Mediante Profitto Dell'Errore Altrui  
  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.