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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 311 - Circostanza Diminuente: Lieve Entita' Del Fatto  
  Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.