Art.: 307 - Assistenza Ai Partecipi Di Cospirazione o Di Banda Armata | ||
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, e' punito con la reclusione fino a due anni. La pena e' aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, si intendono per "prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorche' sia morto il coniuge e non vi sia prole. |