Art.: 295 - Attentato Contro i Capi Di Stati Esteri | ||
Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Capo di uno Stato estero e' punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto e' derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole e' punito con l'ergastolo (1) nel caso di attentato alla vita; negli altri casi e' punito con l'ergastolo. (1) Il testo originario comminava la pena di morte. |