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Libro Secondo: Dei Delitti In Particolare
Titolo: I - Dei Delitti Contro La Personalita' Dello Stato
Sezione II - Disposizioni Speciali
Art.: 291 - Vilipendio Alla Nazione Italiana
Art.: 291 - Vilipendio Alla Nazione Italiana
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
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