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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 286 - Guerra Civile  
  Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, e' punito con l'ergastolo. Se la guerra civile avviene, il colpevole e' punito con l'ergastolo (1). (1) Il testo originario comminava la pena di morte.