Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 285 - Devastazione, Saccheggio e Strage  
  Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito con l'ergastolo (1). (1) Il testo originario comminava la pena di morte.