Art.: 271 - Associazioni Antinazionali | ||
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono un'attivita' diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente. La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 2001, n. 243, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo. |