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Libro Primo: Dei Reato In Generale
Titolo: II - Delle Pene
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Art.: 26 - Ammenda
Art.: 26 - Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni. Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
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