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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 267 - Disfattismo Economico  
  Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni. Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni. La reclusione non e' inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.