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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 257 - Spionaggio Politico o Militare  
  Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Si applica l'ergastolo (1): 1) se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano; 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. (1) Il testo originario comminava la pena di morte.