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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 24 - Multa  
  La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a dieci milioni. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a quattro milioni. Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.