Art.: 24 - Multa | ||
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a dieci milioni. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a quattro milioni. Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. |