Art.: 247 - Favoreggiamento Bellico | ||
Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con l'ergastolo (1). (1) Il testo originario comminava la pena di morte. |