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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 241 - Attentati Contro La Integrita', l'Indipendenza o l'Unita' Dello Stato  
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni (1). La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche. (1) Il testo originario comminava la pena di morte. Articolo così modificato dalla L. 25 gennaio 2006 sui reati di opinione.