Art.: 237 - Cauzione Di Buona Condotta | ||
La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, né superiore a lire quattro milioni. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata. Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. |