Art.: 230 - Casi Nei Quali Deve Essere Ordinata La Libertà Vigilata | ||
La libertà vigilata è sempre ordinata: 1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni; 2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale; 3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalita'; 4) negli altri casi determinati dalla legge. Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta. |