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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 22 - Ergastolo  
  La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto (1). La Corte costituzionale, sentenza del 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile. (1) Comma così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.