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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 222 - Ricovero In Un Manicomio Giudiziario  
  Nel caso di proscioglimento per infermitā psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, č sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento č comunicata all'autoritā di pubblica sicurezza (1). La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario č di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertā personale, l'esecuzione di questa č differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di etā, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale del presente comma, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermitā psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolositā sociale derivante dalla infermitā medesima al tempo dell'applicazione della misura. (2) La pena di morte č stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.