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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 215 - Specie  
  Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. Sono misure di sicurezza detentive: 1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia; 3) il ricorso in un manicomio giudiziario; 4) il ricovero in un riformatorio giudiziario. Sono misure di sicurezza non detentive: 1) la libertà vigilata: 2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province; 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche; 4) l'espulsione dello straniero dallo Stato. Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.