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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 211 - Esecuzione Delle Misure Di Sicurezza  
  Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena ่ stata scontata o ่ altrimenti estinta. Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna ่ divenuta irrevocabile. L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.